ASSENZE PER MALATTIA · Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. · Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. · Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. · Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. · Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. · I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. · Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. ·
Il trattamento economico
spettante
al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a)
intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili,
con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per
i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella
tabella n. 1 allegata al presente contratto; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. · L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. · Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. · L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. ·
Il dipendente che durante l'assenza , per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve
darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere
reperito. ·
Il dipendente assente per malattia,
pur
in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è
tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche
se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19. · Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. · Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Assenze per malattia grave
Dopo il comma 6 dell’art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma: “6.bis. In
caso di patologie gravi
che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell’ufficio medico legale della azienda sanitaria
competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a
basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai
fini del presente articolo, sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di
ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In
tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).
Per
agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione
dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento”.
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