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La malattia

Domande comuni

Chi può redigere il certificato di malattia, solo il medico di base o anche un medico dipendente  di un qualsiasi ospedale? E il medico del Pronto Soccorso?

    Un medico convenzionato con il SSN attraverso la ASL. Si tratta di una  convenzione specifica, come riportato nella documentazione più sotto.

 

    Entro quanti giorni devo far pervenire il certificato alla mia azienda? Nel

   caso di spedizione  postale è valido il giorno di ricevimento o il giorno

   d’invio?

   Il certificato deve pervenire all’azienda entro il terzo giorno lavorativo (domeniche

   e festivi esclusi) e, in caso di spedizione, fa testo la data del timbro postale. Altro

   dovere del dipendente è quello di avvisare prima possibile  e telefonicamente il

   proprio reparto onde poter predisporne la sostituzione.

 

  A chi devo far pervenire il certificato di malattia, alla mia azienda pubblica o

 ad  altro ente? Sono obbligato a far conoscere la mia diagnosi clinica?

 L’azienda  può  obbligarmi a farlo?

  Nel caso di dipendenti pubblici, è sufficiente consegnare il certificato all’azienda.

  L’onere della malattia è  anticipato dalle aziende che poi si rivalgono sull’IMPS

  nazionale. La seconda  copia, dove compare la diagnosi, può essere custodita dal

  dipendente stesso.

 

  I giorni di degenza in ospedale vengono calcolati nei giorni di malattia? Se in

  un mese di 30 gg., 10 li trascorro in ospedale, vanno contati solo 20 gg. di

  malattia specificando quali, tipo dal 1 al 10 e dal 20 al 30 se dal 10 al 20

  sono stato in  ospedale?

  I giorni di degenza sono giustificati dall’ospedale dove si e’ ricoverati tramite un

  certificato di ricovero ( all’inizio e alla fine dello stesso ) rilasciato dal reparto di

  degenza  (certificazione da recapitare al datore di lavoro) . Le giornate che non

  rientrano nel ricovero ospedaliero sono invece giustificate dal medico di base

  attraverso il certificato di malattia. Ai fini del computo dell’assenza dal lavoro per

  malattia, al conto si sommano comunque le giornate trascorse in ospedale.

 

  In quali casi è possibile spostarsi dal proprio domicilio anche nell’orario

  canonico  del controllo? Se mi reco dal medico proprio in quell’orario, egli è

  obbligato a rilasciarmi una dichiarazione liberatoria? Nel caso il controllo

  non mi abbia trovato  a casa, debbo spedire tale liberatoria dove?

  Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del

  medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato

  all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10

  alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Nel caso l’ambulatorio medico coincida con gli

  orari delle visite fiscali, il medico è tenuto a rilasciare certificazione dell’orario in

  cui si è svolta la visita medica. Nel caso il dipendente non venga trovato al

  domicilio, gli viene lasciato un avviso di giustificazione dell’assenza dal proprio

  domicilio. La giustificazione va inviata all’ASL di appartenenza.

 

  E’ possibile durante la malattia cambiare il proprio domicilio? A chi devo

  comunicare questo cambiamento, all’azienda, all’ASL? Ed entro quanto

  tempo o addirittura prima del mio effettivo trasferimento? Posso trasferirmi

  solo da una casa privata ad un'altra o anche presso un luogo pubblico?

  Potrei alloggiare in Hotel? Potrei partecipare a corsi d’aggiornamento

  professionale o a riunioni (magari  religiose) o a quant’altro in luoghi pubblici

  tipo biblioteche pur rimanendo  rintracciabile negli orari specifici?

Al momento della redazione del certificato di malattia, occorre dichiarare il proprio domicilio durante la malattia. Se non lo si dichiara, la visita fiscale è eseguita al proprio domicilio (quello che abbiamo fornito all’azienda). Per domicilio si intende un luogo rintracciabile, con una via ed un numero civico, anche una stanza d’albergo. E’ possibile cambiare il domicilio, sempre avvisando preventivamente sia l’ASL che la propria Azienda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le occupazioni dell’assistito al di fuori dell’obbligo della visita fiscale, sempre che non ritardino la guarigione ed il recupero.

 

 

Quali sono le sanzioni nel caso in cui il medico fiscale non mi trovi in casa?

Se non vengono accolte le giustificazioni all’assenza dal domicilio al momento della visita fiscale, il dipendente incorre nelle sanzioni di cui all’art. 13 del codice disciplinare così come modificato dal CCNL 19/04/04 che prevedono fino ad un massimo di 10 gg. senza stipendio.

 

Qual è il compito del medico fiscale? Solo di accertare la presenza in casa?

Può anche visitare il paziente? Può anche revocare, accorciare o addirittura

prolungare il periodo di malattia prescritto in precedenza dal mio medico?

Può obbligarmi ad eseguire test diagnostici per controllare il mio stato di

salute? Le sue decisioni sono irrevocabili ed insindacabili?

Il medico fiscale deve accertare la presenza in casa dell’assistito, ma può anche visitarlo e verificare che si stia curando. Non è sua competenza l’indicazione di test diagnostici. Può decidere di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione. Non può prolungarne il periodo in quanto spetta al medico di base. Le sue decisioni sono insindacabili ed il dipendente è tenuto ad eseguirle. Ciò non toglie la possibilità del dipendente di recarsi di nuovo dal proprio medico di base per chieder di far proseguire la convalescenza.

 

 

Quanti giorni di malattia posso utilizzare in un anno? E’ vero che devo

rientrare per forza e lavorare un giorno dopo sei mesi continuativi di malattia

prima di mandarne altri sei pena il licenziamento? Quant’è la retribuzione  in

caso di malattia? Le ferie vengono maturate anche se sono in malattia? La

malattia copre l’intera giornata cioè 24 ore?

Il contratto pone il limite di 180 gg. di malattia entro i tre anni, considerando l’ultimo periodo di assenza dal lavoro, oltre il quale si potrebbe essere licenziati.

Il dipendente ha la facoltà di chiedere all’azienda di procrastinare il termine per ulteriori 180 giorni. I primi 9 mesi sono pagati al 100%. I successivi 3 mesi al 90%.

I restanti 6 mesi al 50%. Gli ulteriori 18 mesi concessi dall’azienda non sono retribuiti. 

La malattia non fa decadere il diritto alla maturazione delle ferie.

Se durante le ferie ci si ammala, le ferie si interrompono venendo sostituite dalla malattia. La malattia non è altro che il risarcimento di una giornata lavorativa pur non avendola lavorata. Per averne diritto, il dipendente deve poter essere rintracciato nei due periodi canonici.

 

Il medico fiscale viene a controllare solo su richiesta della ditta secondo criteri

e schemi specifici o assolutamente in modo imprevedibile?

L’intervento del medico fiscale è imprevedibile proprio perché funge da deterrente ad abusi di tale istituto. Il suo intervento può essere richiesto dal datore di lavoro come invece essere un puro caso, estratto tra i tanti pervenuti in quella giornata all’ASL. 

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