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ASSEGNO FAMILIARE  

CHE COS'È

E' una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che   si sono iscritti alla gestione separata (legge 335/1995).
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

E' una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare, cioè:

·        il richiedente dell'assegno

·        il coniuge non legalmente separato

·        i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge)

·        i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro

·        i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti dal nonno.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

 

IL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

LA DOMANDA

La domanda per l'assegno per il nucleo familiare (mod. ANF/DIP) deve essere presentata:

·        al proprio datore di lavoro, dalla generalità dei lavoratori dipendenti e ex lavoratori dipendenti pensionati;

·        direttamente alla sede Inps dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate;

·        direttamente alla sede Inps competente per residenza (mod. ANF/PREST) dai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

·        direttamente alla sede Inps competente per residenza (mod. PREST/Agr.21/TP) dai lavoratori agricoli dipendenti;

·        direttamente alla sede Inps competente per residenza (mod. ANF/GEST.SEP.) dai lavoratori parasubordinati. I pensionati   possono presentare domanda al momento del pensionamento o successivamente.

Le domande possono anche essere presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita oppure inviate per posta.     Alla domanda deve essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia.

IL PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) oppure direttamente all'interessato con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Il pagamento degli arretrati spettanti è comunque nei limiti della prescrizione di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.  

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