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Legge 11 Aprile 2000, n. 83 Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990,
n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati
Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della durata
dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: ". I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata
e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione
collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito
ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza
di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12". 2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge
12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del
servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti:
", nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti". 3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli
utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le
rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993". 4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme
di erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono
altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di
uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario
ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da
soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o
sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità
dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o
accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se
non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di
conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la
prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici
di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la
competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai
codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee,
la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile
con le finalità del comma 3". 5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93" fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti
di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29
del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis
della presente legge". 6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia
terminata." è inserito il seguente periodo: "Salvo che sia
intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da
parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del
presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4,
commi da 2 a 4-bis". 7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di
fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia
richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed
effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi
proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei
conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies". Art. 2. 1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva
dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da
parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è
esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da
parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle
categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino,
in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a),
delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di
autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso
non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione
della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare
in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui
al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e
adotta le sanzioni di cui all'articolo 4". 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la
Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146
del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge,
delibera la provvisoria regolamentazione. Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: ", primo periodo," sono soppresse. 2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole da: ", per la durata dell'azione stessa"
fino a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti:
"i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata
dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo
non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto
conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e
della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello
sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali
possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino
per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento". 3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
il comma 3 è abrogato. 4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I dirigenti responsabili delle
amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che
non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli
obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo
stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione
agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto
conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva,
dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e
del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione
sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con
i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis,
o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in
ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi
precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro". 5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti: "4-bis. Qualora le sanzioni previste ai
commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali
che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci
di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle
trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000.
La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente
articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia
emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h). 4-quater. Su richiesta delle parti
interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi
della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che
vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia
apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni
sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle
amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli
articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata
alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per
chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre
sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la
propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto
conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni
ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la
delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione
deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta
giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate
e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 4-quinquies. L'INPS trasmette
trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2. 4-sexies. I dirigenti responsabili
delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e
delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera
della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al
presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni
le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per
ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto
della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro, competente per territorio". Art. 4. 1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati. Art. 5. 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". Art. 6. 1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n.
146, è inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli
utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono
legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata
legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello
stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese
del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti
degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a) nei confronti delle organizzazioni
sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la
comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma
6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio
al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui
all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli
utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un
pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza". Art. 7. 1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato
pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe
essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento
dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio
dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione
di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria
iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri
casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti
che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il
tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a
prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 2. L'ordinanza può disporre il
differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando
astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata
ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano,
dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che
erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di
funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o
successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da
adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata
non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva,
salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano
ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. 3. L'ordinanza viene portata a
conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura
dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle
amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone
fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché
mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene
altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la
radio e la televisione. 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà
comunicazione alle Camere". Art. 8. 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o
autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli
prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori". 2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo
di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo
di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei
lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non
ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per
ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della
gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con
decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro". Art. 9. 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno
1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17,
comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai
seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o
fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i
dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua,
con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel
limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano
un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti
economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5". 2. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il
2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10. 1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La Commissione: a) valuta, anche di propria
iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281,
che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali
possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure
individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica
motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle
prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti
devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni
dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere
verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine
di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo,
adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle
parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti
dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato
idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso
in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La
Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla
presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli
accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella
provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere
individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1;
salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente
mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori
mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto
delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese
concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario
assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono
essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non
rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe
da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere
adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire
livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la
valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti
negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse
ai Presidenti delle Camere; b) esprime il proprio giudizio sulle
questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o
codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e
all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta
congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta
delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul
merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il
concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può
convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che
erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta
intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2,
tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità; c) ricevuta la comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti
in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi
di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della
controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo
sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo
necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; d) indica immediatamente ai soggetti
interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso,
alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di
raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli
intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra
prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e
può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare
la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di
autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data; e) rileva l'eventuale concomitanza tra
interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano
il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive
proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui
proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a
differire l'astensione collettiva ad altra data; f) segnala all'autorità competente le
situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può
derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e
formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui
all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio; g) assume informazioni dalle
amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo
1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa
l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4,
circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e
i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare
rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e
imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause
di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli
aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS,
che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4; h) se rileva comportamenti delle
amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in
evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da
accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque
possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso,
invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a
desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla
legge o da accordi o contratti collettivi; i) valuta, con la procedura prevista
dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se
rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano
dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di
autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate
anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4,
prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari; l) assicura forme adeguate e
tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo
alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e
può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di
ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie
regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici
idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno
l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli
accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti; m) riferisce ai Presidenti delle
Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti
di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi
pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese,
alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni
indispensabili; n) trasmette gli atti e le pronunce di
propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne
assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione". Art. 11. 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite dalla
seguente: "indíce". Art. 12. 1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è abrogato. Art. 13. 1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno
1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto
previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, nonché". Art. 14. 1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si
considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del
codice civile". Art. 15. 1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n.
146, è aggiunto il seguente: "Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni
della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al
giudice del lavoro". Art. 16. 1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse
anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre
1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte. 3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono
state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse
anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado,
sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. 4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme
corrisposte per il pagamento delle sanzioni.
NORME
DI GARANZIA 1. Ai sensi degli articoli
1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario
Nazionale sono i seguenti: ART.
2 1. Al fine di cui all'articolo 1 sono individuati, per le diverse
qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali,
appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai
servizi medesimi, mediante contratti decentrati, stipulati per ciascuna
amministrazione, ai sensi dell'articolo
45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni. ART.
3 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne
comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non
inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata
dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni. ART.
4 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e
procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso
di sciopero. ART.
5 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge
12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente
accordo, si applicano gli artt.
4 e 9
della predetta legge
n. 146. ART.
6 1. Le norme
del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a
livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di
preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze
relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi
eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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