LEGGE 15 giugno 1990, n.146
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge .
Titolo I
Norme per garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali
Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono
considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura
giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione
o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti
della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza
e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui
al primo comma, la presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle
prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà
e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico
artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici
e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci
deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse
naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione
dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli
stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari
ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di
detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari,
aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con
le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli
emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi
importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari,
nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli
di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le
finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, con un preavviso minimo non
inferiore a quello previsto nel quinto comma del presente articolo e con
l' indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici
di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero
debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello
indicato al quinto comma, nonché contenere l'indicazione preventiva della
durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un
livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al secondo
comma dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto
del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal secondo comma
dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio,
da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali
o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25
della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le
prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei
servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al primo comma
del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo
sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle
prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione
dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione
periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi di
trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla
pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari come
risultano definiti dagli accordi del presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al secondo comma.
4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi del secondo comma. A tale scopo, le determinazioni
pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di
autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del
servizio di predisporre le misure di cui al secondo comma ed allo scopo,
altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di
servizi alternativi, il preavviso di cui al primo comma non può essere
inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da
emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o
gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge
possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art.
1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate,
almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei
tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure
per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e render
nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro
sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare
tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete
sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello
sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre
tenute a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti, o,
comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle
leggi dello stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi
eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi
di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono
tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in
osservanza di quanto previsto al secondo comma dell'art. 2, le prestazioni
indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale
e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento
delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive
nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione agli utenti con le
modalità di cui al sesto comma dell'art. 2.
Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'art. 2 o che, richiesti
dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo
articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino
mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di
carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro
all' Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni
caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine
patrimoniale derivanti dagli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge regolamentari o
contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici
dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono
devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione
dell'art. 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su
indicazione della Commissione di cui all'art. 12, per un periodo di due
mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i
legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi
formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di
cui all'art. 1, comma uno, i quali non osservino le disposizioni di cui al
comma 2 dell'art. 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata con decreto del ministro per la Funzione pubblica o,
rispettivamente, del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, su
denunzia dell'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata
alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non
superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla
sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non
superiore a 6 mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli, 6,
comma terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e
quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per la
devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si
applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
Art. 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e
la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 6
1. All'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti,
infine, i seguenti commi:
<<Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da
una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico,
l'azione è preposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di
cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei
provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso
davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo
stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva>>.
Art. 7
1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e
l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano
il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
Art. 8
1. Quando esiste un fondato pericolo di un
pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente
garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente
interesse generale, conseguente all'astensione collettiva dal lavoro, il
presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi,
invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale
situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di
conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le
parti in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto
della proposta eventualmente formulata dalla commissione ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al primo comma,
sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono
l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio,
sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci
competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale,
emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili
e impone le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento
del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale
ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di
lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.
3. L'ordinanza di cui al secondo comma deve altresì specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere
osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento
dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal
lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.
4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuarsi, a cura, dell'autorità che l'ha emanata ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei
luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa
erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate
forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o
mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo e terzo comma il
presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
Art. 9
1. L'inosservanza da parte dei prestatori
di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'art. 8 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle
condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un
massimo di lire 400. 000.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di
cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni,
degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla
sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi
dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un
periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del primo comma sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha
emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione ai
sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689.
Art. 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero,
le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro
destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre
ricorso contro l'ordinanza prevista dall'art. 8, secondo comma, nel
termine di sette giorni dal giorno successivo a quello della sua
affissione nei luoghi di lavoro davanti al Tribunale amministrativo
regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata
esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi, il Tribunale amministrativo regionale
acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il
provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede
le esigenze di salvaguardia di cui all'art. 8, primo comma.
Art. 11
1. Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del
codice penale.
TITOLO II
Istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici
Art. 12
1. È istituita una Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità
delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al primo comma dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei
presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra
esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali e nominati con decreto del presidente della
Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto
nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela
degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le
persone che rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in
partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori
di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi
ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un
triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche
amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché
dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può
avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del
lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei
Ministri.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento <<Norme dirette a garantire il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali, nell'ambito della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei
servizi pubblici>>. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo e 2 dell'art. 2, a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui
al primo comma dell'art. 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone
alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi
indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni
medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle
parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di
esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono
pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla
notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione
può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi di cui al secondo comma dell'art.
2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di
valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di
autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su
richiesta congiunta dalle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui
il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di
amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta
intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 2,
tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le
cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti
che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali
inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal terzo comma
dell'art. 4;
d) formula la proposta di cui all'art. 14 e può indire le consultazioni
previste dal medesimo articolo;
e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la
conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione
o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi
di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini
economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate,
chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;
f) trasmette ai presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del
Parlamento e del governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi
di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.
Art. 14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti
l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni
indispensabili di cui al secondo comma dell'art. 2, la Commissione di cui
all'art. 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle
organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su
richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti
dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire,
sempre che valuti idonee al fine di cui al secondo comma dell'art. 1, le
clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e
particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne
fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle
clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di
svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'art. 13, primo
comma, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni
successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali
dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della
consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la
segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a
tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria
proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della
consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso
in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo
eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
TITOLO III
Modifiche alla legge 29 marzo 1983, n. 93
Art. 15
1. All'art. 11 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:
<<Il governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio
delle procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi artt.
12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di
sciopero>>.
Art. 16
1. Le clausole di cui al secondo comma
dell'art. 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale
specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei
contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93.
Art. 17
1. Gli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8,
9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8
agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli
organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all' art. 25 della citata
legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei
diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo
comma dell'art. 23 della stessa legge.
Art. 18
1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
<<Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni
dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità
finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le
osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il
contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del
testo unico approvato con Rd 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti
si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo.
In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di
accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso
di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia
stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono
recepite ed emanate con Dpr, previa delibera del Consiglio dei ministri.
La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il
termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del presidente
della Repubblica di cui al comma precedente la Corte di Conti controlla la
conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e
procede alla registrazione ai sensi del citato Testo unico, approvato con
Rd. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli
articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi 15 giorni senza
che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato
senza rilievi e il decreto diviene produttivo a tutti gli effetti>>.
2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma ottavo dell'art, 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così
come sostituito dal comma primo del presente articolo, non è previsto il
parere del Consiglio di stato.
Art. 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti
collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al secondo comma dell'art.
2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di
astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto
previsto dal primo comma dell'art. 2.
Art. 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli
aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal
Dpr 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta
inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1deg.
aprile 1981, n. 121.
Roma, addì 15 giugno 1990
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITA'
MONTANE,
LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI. (ART. 4 D.P.R. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.
CONFEDERAZIONI SINDACALI:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/ENTI LOCALI
CISL/FUNZIONE PUBBLICA/FIDEL
UIL/UNDEL.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di regolamentare
l'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto del Personale delle
Regioni e degli Enti Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei
Comuni, delle Province, delle Comunità Montane,loro Consorzi o
Associazioni, individuato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, il presente codice di
comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n.
93/1983.
CAPO I
ART. 1
Il diritto di sciopero - sancito dall'art.
40 della Costituzione - costituisce diritto fondamentale di ciascun
lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute
all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983, salvo quanto previsto dal
successivo art. 3 e le modifiche legislative che dovessero intervenire.
ART. 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano
ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle
disposizioni successive.
ART. 3
Il presente codice non si applica - oltre
che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di
carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
ART. 4
Si conferma il termine di preavviso di
giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n.
93/1983.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/1986 e da quelle definite dal contratto
di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
ART. 5
Sono escluse manifestazioni di sciopero
nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
CAPO II
ART. 6
La titolarità a dichiarare, sospendere e
revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali
nazionali, regionali, territoriali, e aziendali del comparto contrattuale
delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna
organizzazione.
ART. 7
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di
vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate
per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà
superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si
svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di
lavoro.
ART. 8
La proclamazione dello sciopero di
competenza delle strutture nazionali va comunicata:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- alle associazioni degli enti;
- ai rappresentanti degli enti;
- ai rappresentanti delle Regioni.
Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero
va comunicata alle rispettive controparti interessate.
ART. 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto
stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i
motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.
CAPO III
ART. 10
La effettuazione di ogni azione di
autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei
dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che
incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente -
con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla
partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali
si rivela impossibile, senza grave giudizio per gli utenti, la sospensione
totale delle attività.
L'applicazione concreta di dette norme e demandata ad accordi tra le parti
a livello decentrato.
ART. 11
Il presente codice, vincola le strutture sindacali a tutti i livelli,
di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i
lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme, costituisce violazione degli statuti ed è
come tale, soggetto alle relative sanzioni.
CONFED. SINDACALI ------------- ORGANIZZAZ. SINDACALI
C.G.I.L. ___________________ CGIL-FUNZIONE PUBBLICA-ENTI LOCALI
C.I.S.L. ___________________ CISL-FUNZIONE PUBBLICA-FIDEL
U.I.L. _____________________ UIL-UNDEL
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
C.O.N.F.E.D.I.R.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
PARTE PUBBLICA - SINDACATI
Le parti si impegnano a concordare nel prosieguo della trattativa del
comparti "Regioni - Enti Locali" per il triennio 1988-90 un
sistema di "Relazioni Sindacali" da considerarsi parte
necessaria e complementare della disciplina relativa alle norme di
"Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali" in
ordine a:
a) Tempi, modalità, procedure di recepimento e applicazione dell'accordo
in tutti gli enti del comparto;
b) Tempi e procedura per la contrattazione decentrata;
c) Forme di verifica al fine di risolvere eventuali casi di inadempienza.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA
La Parte Pubblica - preso atto delle norme intese a garantire la continuità
delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e
diritti costituzionalmente tutelati e preso atto della presentazione da
parte delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali del codice
unificato di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
nel Comparto del Personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non
Economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità
Montane, loro Consorzi o Associazioni - si impegna all'osservanza delle
seguenti norme di comportamento:
1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei
termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi di comparto e
decentrati riguardanti il personale del Comparto "Regioni-Enti
Locali";
2) intrattenere corrette relazioni sindacali definite nell'accordo di
Comparto, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più idonei
per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni pregiudizievoli
del corretto funzionamento sei servizi demandati alle Amministrazioni
ricomprese nel Comparto "Regioni-Enti Locali";
3) demendare alle valutazioni della istituenda Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici l'eventuale comportamento della
Parte Pubblica difforme dagli impegni di cui ai punti precedenti e
convocare, entro 10 giorni dal giudizio di difformità, le Organizzazioni
Sindacali firmatarie dell'Accordo per valutare eventuali danni provocati
dai comportamenti difformi delle Amministrazioni;
4) escludere dai procedimenti contrattuali di comparto e decentrati le
Confederazioni e le Organizzazioni sindacali che adottino comportamenti in
violazione dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto
di sciopero.
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