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Legge
31 dicembre 1996,
n.
675
Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
pubblicata sulla G. U. n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n.
3
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche'
della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato
secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche'
le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche'
in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV
del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e
36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28.
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a
mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu'
trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta
solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche'
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per
il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli
albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e
delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia'
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela,
a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle
finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo'
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela
della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilit dei dati e
risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per
finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro
diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati
e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e
pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e
societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita'
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a
singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il
divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e
le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di
tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le
medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata
la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita'
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i
dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il
trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo'
essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati,
che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal
Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22
e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo
se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve
essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli
22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono
valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in
forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo'
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei
dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e'
il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o
piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e'
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune
intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il
Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio,
per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
puo' disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente
legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro
designato puo' farsi assistere da personale specializzato che e' tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e,
se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e
dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente
e' determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei
diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi'
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a
precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13,
nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere
emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo'
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1,
la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma
3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e'
da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e'
punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento,
la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la
reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e
5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2,
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di
cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n.
547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a
tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere
effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli
di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i
dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad
opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte
dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente
decreto; tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita',
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8
ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in
attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1
aprile 1981, n. 121.
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476
milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n.
388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti
di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei
dati personali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 -
Supplemento Ordinario n. 123
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito
di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettivita'.
2. Nei casi di cui
al comma 1 il consenso puo' essere prestato con le modalita' semplificate
di cui al capo II.
3. Nei casi di cui
al comma 1 l'autorizzazione del Garante e' rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo
individua modalita' semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma
2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita'
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13,
comma 1.
2. L'informativa
puo' essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita'
fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa
puo' riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso
terzi, ed e' fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli
elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa,
se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda
anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla
disciplina applicabile.
5. L'informativa
resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita'
dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformita' alle
leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, e' manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi
sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalita' semplificate
relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in
riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu' strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui
al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il
consenso con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al
riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi,
trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalita'
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in
modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di
dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla base di
adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita'
semplificate possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire
un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati,
a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso
l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro.
2. L'informativa di
cui al comma 1 e' integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi
agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica,
in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui
e' necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto
scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione
sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di
dati effettuato da uno o piu' soggetti e all'informativa all'interessato,
nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico
o il pediatra fornisce l'informativa per conto di piu' professionisti ai
sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il
consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un
bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)
1. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria
o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato
un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono altresi' intervenire
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere
o di volere dell'interessato, quando non e' possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione
medica che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il
raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e' fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo e' necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di
cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati,
nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno
di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per informare
i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a),
da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo
per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere
noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalita' e
cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di
dati.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi
di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del
Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non
si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche
tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento
di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli
soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita'
di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei
dati di volta in volta trattati.
Art. 86
(Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi
di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita', perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attivita' amministrative correlate all'applicazione della disciplina in
materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e
la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a
quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di
tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonche'
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti
di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 85, comma 4.
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette
relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al
comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita'
dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili.
2. Il modello
cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di
cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11
luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o
con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel
comma 3.
3. Il tagliando di
cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte per
l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo
da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando
puo' essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando
puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a
svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge,
quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'.
6. Con decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere individuata una
ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa
anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle
prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita'
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui
al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per
un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni
del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative
che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94.
2. Nei casi in cui
deve essere accertata l'identita' dell'interessato ai sensi del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
DATI GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento
dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanita'.
2. L'autorizzazione
di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati conseguibili
anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo
trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di
midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e
il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei
confronti di terzi.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento
in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte e' consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella
clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
2. Eventuali
richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in
un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della
dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto e' sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta'
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia
integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il
periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla
cartella puo' essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune
cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati,
schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o
registri gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice
e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto
del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
ISTRUZIONE
PROFILI GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalita' e indicati nell'informativa resa agli interessati ai
sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalita'.
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione
nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
PROFILI GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente
titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento
di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici
e' considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento
di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici puo' essere
effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi
storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o
ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa,
e' cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di
promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico
e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti
di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio
e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il
diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al
presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al
presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali
raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti
o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che
siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti
contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e
indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali
diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi
scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di
deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in
armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti
di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e
alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione
dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli
enti pubblici e in archivi privati e' disciplinata dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici
o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi
si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche
in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali
trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati
per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne'
per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi
statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente
codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando
specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono
tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato
puo' essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il
trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati
raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non e' dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se
sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o piu' codici
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di
quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche
misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g),
che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili; f) le regole
di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da
impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto,
puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dal codice di
cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata
anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento
di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e
di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti
e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la
rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche'
per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16
luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'istituto
nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno
e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e'
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o
sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non e' inoltre necessario quando a
causa di particolari ragioni non e' possibile informare gli interessati e
il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed e' autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei
riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
PROFILI
GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalita'
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche
specifiche modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci
per finalita' di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i
trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o
la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico
ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o
dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica,
agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita'
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformita' alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione
dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in
forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del
rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro e'
tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e
della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore
domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto
quanto si riferisce alla vita familiare.
ISTITUTI DI
PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo
svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le
linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
(Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o
comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da
parte degli interessati, individuando anche specifiche modalita' per
garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalita'
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresi'
individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti
da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei
diversi ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca
dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le
modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle
imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e
la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali
connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto
previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione
elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di
deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti
entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati
scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire
uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, e'
consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei
riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del
trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando
non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a
fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in
caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo
non superiore a sei
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di
una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico puo'
trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie
a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o
per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o
l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso,
che e' revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini
di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento
dei dati personali relativi al traffico e' consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la
diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento
di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
6. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla
fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha
diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di
spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi,
in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e
al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali,
quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella
documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate
non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne'
le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla
fatturazione.
4. Nella
fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei
numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l'abbonato puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante,
accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2,
puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri
completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L'abbonato chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea.
2. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e
tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita', mediante una
funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata
eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilita' di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se e'
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o
di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti
dell'esistenza di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1,
2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti
o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il
proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la
durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del
servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli
abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e
sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e
l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano
il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai
sensi dei commi 1 , 2 e 3, e' consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta
autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario
per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che
riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi
i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali
si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta
formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalita' di ricezione
delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati
conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che
dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo'
richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il fornitore di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per
garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei
servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
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Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le
misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli
elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in
riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore
del presente codice.
2. Il provvedimento
di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del
consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei
dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base
al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione
negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,
effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o
Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi
di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai
medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo
quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a
fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di
un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli
oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e'
informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in
ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o,
comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita'
del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di
reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il
Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b),
altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica
di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati
inviate le comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato
informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni
puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa
l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati
dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte
di altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalita' di
accertamento e repressione di reati, secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai
criteri per assicurare ed uniformare una piu' adeguata informazione e
consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica
gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso
informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire
una piu' ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti
e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualita' delle
modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalita' di trattamento e forme semplificate di
informativa all'interessato per garantire la liceita' e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
PROFILI GENERALI
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti
che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in
conformita' alla legge.
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti
indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente
codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2. Il trattamento
dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso
dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di
diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela
dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di
richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
CODICE DI
DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)
1. Il Garante
promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo
al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati,
in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. Il codice puo' anche prevedere forme
semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione
con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono
adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 ,
lettera c).
MARKETING DIRETTO
PROFILI GENERALI
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
TUTELA
DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
TUTELA DINANZI AL
GARANTE
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato
puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142,
per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo
contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e
delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e'
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano
anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza
particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione
utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un
recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante puo'
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di
cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche
prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare,
anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del
trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu'
interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettivita'.
2. I provvedimenti
di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti
di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle
segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se e' avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui
all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorita'
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al
Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione
del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in
cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che e'
stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale.
2. Il riscontro
alla richiesta da parte del titolare o del responsabile e' fornito entro
quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine
di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro
alla richiesta sono di particolare complessita', ovvero ricorre altro
giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro e' di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e'
proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e'
sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e'
unita, altresi', la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o
al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e'
rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione e' autenticata.
L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione e' apposta presso
l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli
avvocati al quale la procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del
codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla
normativa vigente.
5. Il ricorso e'
validamente proposto solo se e' trasmesso con plico raccomandato, oppure
per via telematica osservando le modalita' relative alla sottoscrizione
con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148
(Inammissibilita' del ricorso)
1. Il ricorso e'
inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e
146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1
e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale
anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito.
In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il
ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante
determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi
in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso
e' comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento
la facolta' di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di
adesione spontanea e' dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente
lo richiede, e' determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese
e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o
compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti.
A tal fine l'invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e
reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonche' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento
il ricorrente puo' precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con
il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante puo'
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o piu' perizie. Il
provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il
termine per la sua esecuzione, ed e' comunicato alle parti le quali
possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o
consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel
procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli
accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso delle
parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, puo'
essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta
giorni.
8. Il decorso dei
termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 e' sospeso
di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio
durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio
di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la
particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il
provvedimento puo' essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le
necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina
al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata
previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti
entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta
elettronica o telefax.
5. Se sorgono
difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di
cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di
mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare
delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma
2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai
sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. 2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorita' giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le
controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni
del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante
in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le
controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato
nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale
decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato
avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il
ricorso e' proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il
ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, puo' disporre
diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste
pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice puo'
emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il
medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un
termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza,
il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con
il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e
l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima
udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le
spese di giudizio.
9. Nel corso del
giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalita'
non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari
e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i
successivi trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e leggere,
unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario,
il giudice puo' concedere alle parti un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e
la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza
il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e' necessario anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte,
prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove
richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non
e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti
dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
L'AUTORITA'
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e'
organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e
i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non
puo' essere sostituito.
6. Al presidente
compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono
determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze
del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto
previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso
di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o
non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e
di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile
al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi
normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere
pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita',
nonche' delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo
stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. Il Garante
svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi
di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti
comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo
di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000,
che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante
coopera con altre autorita' amministrative indipendenti nello svolgimento
dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare
rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni,
o essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi',
la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente
del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal
presente codice.
5. Fatti salvi i
termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei
casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze
istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto
previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
L'UFFICIO DEL
GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del
Garante e' preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo
organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di cento unita'.
3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e,
per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'
amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia' versate nella
contabilita' speciale, nonche' l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio puo'
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in
numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il
venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente
comma e' corrisposta un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e
quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di
corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta
per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita'
integrativa speciale.
5. In aggiunta al
personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unita' ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi
del comma 7.
6. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
7. Nei casi in cui
la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante
puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale
addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su
cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale
dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158
riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio
cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di
funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
ACCERTAMENTI E
CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al titolare,
al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e
di esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante puo'
disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di
cui al comma a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si
avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti
di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di
privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto
motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento
della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita'
dell'accertamento.
Art. 159
(Modalita)
1. Il personale
operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove
necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi'
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto
sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni
dei presenti.
2. Ai soggetti
presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli
accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non
e' designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e'
disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e
dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio'
puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative,
le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli
157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e
telefax.
6. Quando emergono
indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i
trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte
II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti
non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della
specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere
da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita'
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli
accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai
dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
5. Nell'effettuare
gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici
giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle
reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo
procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e penale.
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