PERMESSI BREVI

1.    Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.

2.    Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente.

3.      Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

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PERMESSI RETRIBUITI

1.      A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:   

    partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove:     giorni otto all'anno                   

     lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:     giorni tre consecutivi per evento.

Parentela in gradi: 

                1°          genitore - figlio

                2°          nonno - nipote (figlio di figlio) - fratello

                3°          zio - nipote (figlio di fratello)

                4°          1° cugino

                5°          2° cugino - figlio di 1° cugino

                6°          figlio del 2° cugino

2.      A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,    3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli.

3.      Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso  di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4.    I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5.      Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6.      I permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

7.      Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

8.      Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili  anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali   spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.   Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi,        con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.

9.      Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,   ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizione di legge

10.  Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. del 21 settembre 1994,      n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

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