Decreto
Part-time Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 "Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista
la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES; Vista
la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e
l'allegato A; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 gennaio 2000; Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica; E
m a n a Art.
1. 1.
Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo
pieno o a tempo parziale. 2.
Ai fini del presente decreto legislativo si intende: 3.
I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai
medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei
sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo
parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalita' indicate
nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalita'
temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario
ridotto, nonche' le eventuali implicazioni di carattere retributivo della
stessa. 4.
Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3. Art.
2. 1.
Il contratto di lavoro a tempo parziale
e' stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di
cui all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro e' tenuto a dare
comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto
entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali
piu' favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed
il ricorso al lavoro supplementare. 2.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale
e' contenuta puntuale
indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole
difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7. Art.
3. 1.
Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 2, 3, 4 e 6. 2.
Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi,
stabilisce: 3.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore
interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non
costituisce infrazione disciplinare, ne' integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento. 4.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie,
salva la facolta' per i contratti collettivi di cui al comma 2 di
applicare una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione
oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In
alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2,
lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. 5.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e' consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle
giornate di attivita' lavorativa. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti
a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla
legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione
alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. 6.
Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una
maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria
globale di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per assicurare al
lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del
lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale. 7.
Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed
all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3,
applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facolta' di prevedere
clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalita'
a fronte delle quali il datore di lavoro puo' variare detta collocazione,
rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi
dell'articolo 2, comma 2. 8.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale
comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci
giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi
del comma 7 comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura
fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7. 9.
La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 7 richiede il consenso
del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro. Nel patto e' fatta
espressa menzione della data di stipulazione, della possibilita' di
denuncia di cui al comma 10, delle modalita' di esercizio della stessa,
nonche' di quanto previsto dal comma 11. 10.
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando
alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a)
esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute
certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c)
necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o
autonoma. La denuncia in forma scritta, potra' essere effettuata quando
siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e
dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore
del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano
i criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia
anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono,
altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali
possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha
facolta' di rinunciare al preavviso. 11.
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9
e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al
comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento. 12.
A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facolta' del
datore di lavoro di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2,
comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro e' fatta salva la possibilita' di stipulare un nuovo
patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della
prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del
presente articolo. 13.
L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie,
come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalita' di cui al comma
7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo
parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a
termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato,
possono prevedere la facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni
lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre
ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla
legislazione vigente. 14.
I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita' di
mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo
parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione
costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma
di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10. 15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Art.
4. 1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve
ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo
pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso
livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale. 2.
L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: Art.
5. 1.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro
a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato
motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante
da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di
un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale
nell'unita' produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di
cui al presente decreto legislativo. 2.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro e'
tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site entro
100 km dall'unita' produttiva interessata dalla programmata assunzione,
adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle
con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione, dando priorita' a coloro
che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale. A parita' di condizioni, il diritto di precedenza
nell'assunzione a tempo pieno potra' essere fatto valere prioritariamente
dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terra'
conto della maggiore anzianita' di servizio, da calcolarsi comunque senza
riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della
prestazione lavorativa. 3.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e'
tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con
rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso
ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile
a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il
rifiuto del datore di lavoro dovra' essere adeguatamente motivato. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di
cui al primo periodo del presente comma. 4.
I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato
articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche in misura differenziata in
relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo
parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non
imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a
tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti
calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi
precedenti la stipula dei predetti contratti. Art.
6. 1.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza
dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero
complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al
tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1, con
arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
quello pieno. 2.
Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i
lavoratori a tempo parziale si computano come unita' intere, quale
che sia la durata della loro prestazione
lavorativa. Art.
7. 1.
Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo
alla possibilita' di effettuare lavoro supplementare o di consentire la
stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione
lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Art.
8. 1.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e' richiesta a
fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova
per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In
difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del
contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata
la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a
partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente
accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le
prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta. 2.
L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la
durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo'
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento
alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7,
o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare
delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche'
delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data
della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto,
e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto una clausola
elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui
all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo
1, comma 3. 3.
In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di
precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra
l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata
corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi
a detto passaggio. 4.
La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui
all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore
interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono
versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Art.
9. 1.
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario
normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero
delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 2.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione
lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi
rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri
quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del
testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono
corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato
testo unico e' sostituito dal seguente: "Il contributo non e' dovuto
per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo
2.". 3.
La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e'
uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione
collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La
retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla
durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La
retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei
premi per l'assicurazione di cui al presente comma e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1. 4.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per
intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente
ai periodi di lavoro a tempo parziale. Art.
10. 1.
Ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non
diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli
articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto
previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare,
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n.
488. Art.
11. 1.
Sono abrogati: Art.
12. 1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
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