FESTIVITA’ ANNUALI

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.    Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono:

 

·      Il primo giorno dell'anno;

·        Il 6 gennaio;

·        Il giorno di lunedì di Pasqua;

·        Il 15 agosto;

·        Il 1º novembre;

·        l'8 dicembre;

·        Il 25 dicembre;

·        Il 26 dicembre;

·        Il Santo Patrono;

·        Il 25 aprile;

·        Il 1º maggio.

                                      Festività
Agli effetti della legge n. 370 del 22 febbraio 1934, sono considerate giornate festive tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo, quando vi sia obbligo per il lavoratore di prestare il suo normale turno di lavoro durante le domeniche.
Di norma il riposo settimanale coincide con la domenica, salvo casi eccezionali (esempio per gli addetti a ciclo continuo, gli addetti alla salvaguardia del patrimonio aziendale, ecc.).
Agli effetti della legge n. 260 del 27 maggio 1949 e della legge n. 54 del 5 marzo 1977 nonché del Dpr 792 del 28/12/1985 n. 792 sono considerati festivi:
25 Aprile, 1° maggio, Capodanno (1° gennaio), 6 gennaio, 1° novembre, Lunedì di Pasqua (mobile), 15 agosto, 8 dicembre, Natale (25 dicembre), S. Stefano (26 dicembre), Il patrono della località ove risiede l’unità produttiva.

Festività soppresse
Agli effetti della legge 5 marzo 1977 n. 54 non sono più considerati festivi, agli effetti civili: 1) S. Giuseppe; 2) Ascensione; 3) Corpus Domini; 4) S. Pietro e Paolo. In sostituzione delle 4 festività abolite, i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti. La stessa legge ha stabilito che la celebrazione della festa nazionale della repubblica e della festa dell’unità nazionale che precedentemente cadeva nelle giornate del 2 giugno e del 4 novembre, abbiano luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Per queste due festività il lavoratore usufruisce del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica. L’ultimo rinnovo contrattuale ha previsto il conglobamento delle ore di ex festività nel monte ore annuo di permessi retribuiti .Con il provvedimento di legge del 20 novembre 2000 è stata ripristinata la festività del 2 giugno.
 

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