FERIE 1.
Il
dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2.
La
durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937. 3.
I
dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 2. 4.
Dopo
3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di
ferie previsti nel comma 2.
5.
In
caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni,
il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai
sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
"a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6.
A
tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937/77. E' altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 7.
Nell'anno
di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8.
Il
dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 19
conserva il diritto alle ferie. 9.
Le
ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili,
salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun
anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dipendente. 10.
Compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel
periodo 1 giugno - 30 settembre. 11.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per
motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al
luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12.
In caso di indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo. 13.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire
delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza. 14.
Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di
3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione
deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva
informazione.
15.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di
servizio, anche oltre i termine di cui ai commi 12 e 13. 16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
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