COS’E’
L’ECM
La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:
Il rapido e continuo sviluppo della
medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché
l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che
organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore
della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in
altre parole mantenersi "aggiornato e competente". E' per questo scopo che, in tutti i Paesi
del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
essa comprende l'insieme organizzato e controllato di
tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque
lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una
Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura
specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo
scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità
degli operatori della Sanità. Naturalmente, ogni operatore della Sanità
provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà
privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e
regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi
formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro
professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità
degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la
E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il
suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e
di riqualificazione professionale. La Commissione nazionale per la
formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i
temi prioritari di E.C.M (
obiettivi formativi d'interesse nazionale ). Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico , ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute. In
cosa consiste il programma nazionale di E.C.M. Nel nostro Paese si svolgono
continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati
all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni
di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza
internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del
tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico,
infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità
sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative,
e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,, come integrato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto
istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M. La elaborazione del programma di E.C.M.
è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto
legislativo, ad una
Commissione nazionale per la Formazione Continua , che
ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che
devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di
tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...". La Commissione, costituita con
decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000 ,
ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee,
extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali
del programma sono riportate nei punti seguenti. A chi
è diretto il programma nazionale E.C.M. Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda
tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero
professionista, operante nella Sanità, privata che pubblica. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 “Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l'AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Cosa sono i crediti formativi E.C.M. I Crediti formativi E.C.M. sono una
misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della
Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del
livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione
sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato
in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo,
per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente
dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti
dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi
E.C.M. I crediti per il primo quinquennio sono
stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da
10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un
minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e
con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per
l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è
uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più
categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per
ciascuna categoria interessata. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel
numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma
quinquennale così definito: Naturalmente, il "valore" in
Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli
eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore
scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente
la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella
particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma
nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse
nazionale . I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo , si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti ( griglia di valutazione ). Cos'è e come avviene la procedura di accreditamento L'accreditamento di un evento formativo,
con la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo stesso nel
programma nazionale di E.C.M.. A questo scopo, vengono valutati il
programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il
punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di
qualità, quali la rilevanza delle attività didattico-formative,
l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti,
l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei
partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così
come specificato nella
griglia di valutazione La Commissione nazionale, per questa
valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per
specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della
Sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono
trasmesse, via internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori)
relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei
crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla
Commissione all'evento formativo avrà superato il valore minimo, allora
l'evento, previo pagamento del
contributo dovuto , sarà accreditato ai fini della
E.C.M.. L'accreditamento consiste nella
assegnazione all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M.,
che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito
degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti
formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli
stessi un attestato apposito (vedi
facsimile ); l'attestato deve essere conservato
dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei
crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le
istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione
continua. Cosa viene accreditato Gli eventi organizzati che possono
rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie: 1. Attività formative
residenziali . E' la modalità di formazione più
tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività l'utente deve
recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:
2. Attività formative a distanza
. Si
tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi sul luogo di
lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che individualmente,
usando materiale cartaceo o informatico. Per questi programmi di
formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione con un livello
minimo di apprendimento;in altri termini, l'utente deve superare un
"test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di
apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad essere
accreditate nel secondo semestre del 2002.
|