CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Stralcio dalla legge 26-3-2001 n°151
Art.
47
Congedo per la malattia del
figlio
(Legge
30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1.
Entrambi
i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie
di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2.
Ciascun
genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di
età compresa fra i tre e gli otto anni.
3.
Per fruire dei congedi di cui ai
commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
4.
La
malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a
richiesta del genitore, il decorso delle ferie
in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5.
Ai congedi di cui al presente
articolo non si applicano le disposizioni
sul controllo della malattia del lavoratore.
6.
Il congedo
spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Qualora dovessero verificarsi delle
anomalie nell’interpretazione della legge da parte degli uffici
infermieristici o altri uffici preposti al controllo del personale, i
rappresentanti della struttura aziendale cisl
sono a vostra disposizione, nei giorni di presenza in sede,
oppure mandando una e-mail all’indirizzo
fpscislbolognini@yahoo.it
oppure mandando un fax allo
035
324140
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