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   CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO 

                     Stralcio dalla legge 26-3-2001 n°151  

Art. 47

Congedo per la malattia del figlio

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) 

1.    Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle  malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 

2.    Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 

3.    Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.  

4.    La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.  

5.    Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 

6.    Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.  

Qualora dovessero verificarsi delle anomalie nell’interpretazione della legge da parte degli uffici infermieristici o altri uffici preposti al controllo del personale, i rappresentanti della struttura aziendale cisl  sono a vostra disposizione, nei giorni di presenza in sede,

oppure mandando una e-mail all’indirizzo

fpscislbolognini@yahoo.it

oppure mandando un fax allo   035 324140

SAS FPS CISL SERIATE

 

 

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